Art. 13.
(Sostegno al congedo parentale nelle libere professioni).

      1. Nel capo XII del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Sostegno al congedo parentale nelle libere professioni). - 1. Per la durata di trenta giorni di congedo parentale, fruiti continuativamente e con interruzione dell'attività, la madre libera professionista e il padre libero professionista hanno diritto a un'indennità pari a quella di maternità di cui all'articolo 70.
      2. Qualora risulti dalla certificazione anagrafica che nel nucleo familiare è presente un solo genitore libero professionista, l'indennità prevista al comma 1 è corrisposta per sessanta giorni.
      3. Il padre libero professionista ha diritto all'indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruiti entro il primo anno di vita del bambino.
      4. La madre libero professionista ha diritto all'indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruiti entro il primo anno di vita del bambino, qualora:

          a) il padre non sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e non abbia un contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito;

          b) il padre non sia lavoratore subordinato e dichiari di non poter fruire del congedo parentale, indicando i motivi che non gli consentono di sospendere l'attività.

 

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      5. Qualora il padre sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e il contratto non sia di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, la madre libero professionista ha diritto all'indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti successivamente a quelli del padre ed entro il primo anno di vita del bambino».